Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“Comunità di Pratica di Coaching”
Ente del Terzo Settore
Titolo I Costituzione e Finalità
Art. 1 Costituzione
È costituita con sede in Bergamo (BG) via Giovanni Falcone n.15 un’Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di “Comunità di Pratica di Coaching”.
Art. 2 Finalità
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
È parte integrante di questo articolo l’allegato “Manifesto delle Comunità di Pratica di Coaching” da cui nasce l’esperienza che continua con l’Associazione; per questo l’Associazione è caratterizzata da comunità denominate “CPC”, che sono tra gli organi societari.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, può essere sciolta solo con delibera straordinaria dei soci.
Titolo II Scopi e Attività
Art. 4 Scopi e Attività
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017.
Scopo fondamentale è sviluppare l’attività di coaching attraverso la creazione di opportunità di relazione e confronto fra professionisti che lo praticano, per promuovere scambi di esperienze, pratiche, formazione reciproca, intervisione tramite le modalità “coach the coach”, come esemplificate da delibere assembleari.
L’Associazione organizza e gestisce inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
· attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati per gestire strutture culturali e ricreative, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, ricreative ed assistenziali;
· esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
· organizzare occasionalmente nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione;
· creare partnership con organizzazioni e istituzioni con missione o finalità congruenti;
· organizzare attività di supervisione, intervisione e mentoring per i soci;
· svolgere attività di ricerca su temi di approfondimento collegabili al coaching;
· facilitare la nascita di gruppi di comunità di pratica di coaching intorno a temi e obiettivi specifici;
· utilizzare ogni forma possibile di interazione e comunicazione per gli scopi sociali: incontri in presenza, webinar, newsletter, collegamenti in remoto etc.
· svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile, strumentale o necessaria, per il conseguimento delle finalità associative.
Scopi specifici dell’Associazione:
· sostenere lo sviluppo e la crescita di coach e di tutti i professionisti che radicano la loro pratica sui principi base del coaching;
· condividere le pratiche, garantire il confronto e lo scambio permanente al fine di alimentare l’apprendimento continuo dell’approccio e del metodo;
· far evolvere e ideare approcci, declinazioni e modelli di intervento e sostegno al cambiamento degli individui, delle organizzazioni e dei contesti sociali;
· diventare una piattaforma e modello di riferimento riconosciuto in termini di qualità, etica e innovazione nelle professioni di sostegno al cambiamento attraverso il coaching,
· realizzare in modo duraturo un modello di comunità di pratica efficace, agile e moderno, che sostenga il benessere, la creatività e lo sviluppo dei professionisti che ne fanno parte.
Art. 5 Gestione delle attività organizzate
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Titolo III Funzionamento
Art. 6 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere consegnati ai soci che ne facciano richiesta scritta.
Art.7 Patrimonio e fonti di finanziamento
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da quote di partecipazioni societarie;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti.
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.
Art.8 Libri sociali
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Titolo IV I Soci
Art.9 Adesione all’Associazione
Possono chiedere di aderire all’Associazione i candidati che ne condividano scopi, finalità, principi etici e professionali, e che si impegnino ad accettare integralmente le regole del presente Statuto.
Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo formalizza, anche con delega al suo Presidente, l’ammissione a socio che si perfeziona con il versamento della quota sociale prescritta. I soci rinnovano il vincolo associativo versando le quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di mancata accoglienza, il richiedente ha diritto a sottoporre all’Assemblea dei soci la propria richiesta, in occasione della prima convocazione utile.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente; non sono ammesse partecipazioni temporanee. Il diritto a partecipare alle attività associative dipende dal regolare versamento delle quote. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.
Art. 10 Esclusione dall’Associazione
L’esclusione dall’Associazione viene formalizzata dal Consiglio Direttivo, anche con delega al suo Presidente, sia in caso si tratti di volontà espressa da parte del socio sia in caso di violazione delle norme definite da Statuto e delibere degli Organi dell’Associazione, sia in caso di mancato pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto a ricorrere all’Assemblea contro la delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, in occasione della prima convocazione utile; in nessun caso può pretendere la restituzione delle quote versate.
Titolo V Organi dell’Associazione
Art. 11 Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Le comunità denominate CPC.
Ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 17 del presente Statuto, è organo sociale anche l’Organo di Controllo.
Art. 12 L’Assemblea Sociale
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Le convocazioni devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento, tramite e-mail.
In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 30 giorni dalla richiesta.
Quale Assemblea ordinaria:
a) approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 6 del presente Statuto;
b) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
c) elegge e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera gli eventuali compensi;
d) delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
In via straordinaria:
g) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo
È eletto dall’Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 6 a un massimo di 12 membri compreso il Presidente. I suoi componenti devono essere soci dell’Associazione, durano in carica due anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
a) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
c) attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
d) assegna gli incarichi di lavoro;
e) approva i programmi di attività;
f) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
g) elabora i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
i) definisce la quota associativa annuale e ratifica i contributi aggiuntivi, proposti dalle CPC;
j) delibera circa l’ammissione dei soci, nonché la radiazione degli stessi, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’Associazione;
k) delibera circa la costituzione delle CPC ed il loro eventuale scioglimento.
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del Codice civile.
È eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica due anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti come indicato nell’art. 13 al punto h.
Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art. 15 Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, decade con esso ed è rieleggibile.
Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell’Associazione, e in particolare di:
a) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all’Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell’Associazione;
d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell’Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità.
Art. 16 Le CPC
Le CPC sono costituite dai singoli gruppi di soci che si impegnano a ritrovarsi periodicamente tra loro. La CPC si intende costituita con delibera del Consiglio Direttivo che valuta la proposta. Tale proposta deve essere effettuata da un minimo di 5 soci e contenere il progetto con il nome (es. CPC Roma, CPC Imprese) e gli obiettivi. Ogni CPC:
a) elegge un Facilitatore, che resta in carica 2 anni;
b) elabora un programma annuale che preveda un minimo di 5 incontri e attività di connessione e scambio con le altre CPC;
c) accoglie, nei limiti delle possibilità logistiche e tematiche, la domanda di partecipazione a singoli incontri da parte di soci di altre CPC;
d) è centro di costo autonomo, con gestione di contributi aggiuntivi, previa ratifica del Consiglio Direttivo;
e) presenta una relazione sulla propria attività in sede di Assemblea annuale, comprendente quanto fatto nell’anno sociale concluso e quanto in programma per l’anno in corso.
f) può essere sciolta solo con delibera del Consiglio Direttivo.
Ogni socio può fare parte di una o più CPC.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 18 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.
Art. 19 Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 20 Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.
A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.
Norma transitoria
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
I Soci Fondatori
(Annalisa Bardi)
(Lucia Bosi)
(Rossella Fava)
(Brunella Guida)
(Giulia Malinverni)
(Paolo Marinovich)
(Gemma Meschieri)
(Daniela Piccolo)
(Maria Caterina Pinna)
(Guido Poli)
(Sheyla Mina Cleopatra Rega)
(Maria Terlizzi)
(Mariangela Tripaldi)